12 agosto 2026: la data di inizio dell’applicazione del PPWR.

Il Regolamento (UE) 2025/40 non diventa efficace in ogni sua parte contemporaneamente, ma la prima data fondamentale è il 12 agosto 2026: la data di applicazione del PPWR. Da quel giorno il Regolamento sarà generalmente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE ed entreranno in vigore i primi obblighi vincolanti: restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione, limiti per i metalli pesanti, limite di concentrazione dei PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti e dichiarazioni di conformità per ogni imballaggio immesso sul mercato. Le norme sull’etichettatura seguiranno nel 2028; gli obblighi relativi a riutilizzo, progettazione per il riciclaggio e contenuto riciclato nel 2030. Esaminare ora il proprio parco imballaggi è il punto di partenza più concreto.

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Per i team addetti agli imballaggi e agli acquisti, una data spicca ora su tutte le altre nella cronologia del PPWR: il 12 agosto 2026. Quel giorno il Regolamento cesserà di essere una questione futura e diventerà una normativa applicabile: ogni precedente discussione di pianificazione si trasformerà in una concreta questione di conformità. Anche gli obblighi previsti per il 2028 e il 2030 sono importanti, ma discendono da questa data e sono più facili da pianificare una volta compresa appieno la tappa di agosto.

01 — Perché è importante conoscere la data del 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 è la data di applicazione di molte disposizioni del PPWR: da quel giorno il Regolamento sarà direttamente applicabile in ogni Stato membro dell’UE, senza necessità di recepimento nazionale. Questo singolo fatto comporta diverse conseguenze pratiche.

In primo luogo, è la data in cui il Regolamento stesso inizia ad applicarsi. Prima di allora, il PPWR è un testo al quale prepararsi; dopo, è un testo da rispettare. In secondo luogo, è la data in cui entrano in vigore i primi obblighi sostanziali, non soltanto l’esistenza del Regolamento: le restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione, i limiti di concentrazione dei metalli pesanti, il limite di concentrazione dei PFAS per gli imballaggi a contatto con alimenti e gli obblighi imposti a fabbricanti e importatori dall’articolo 5. In terzo luogo, è la data dalla quale l’applicazione può, in linea di principio, essere fatta rispettare: gli Stati membri non devono attendere tappe successive per intervenire su questi specifici obblighi.

La scadenza pratica per gli imballaggi da trasporto B2B

Per gli imballaggi da trasporto B2B, questo rende il 12 agosto 2026 la scadenza pratica attorno alla quale pianificare, sebbene non sia la data di applicazione degli obblighi più impegnativi per gli imballaggi riutilizzabili. Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica, i criteri di progettazione per il riciclaggio e i requisiti di contenuto riciclato sono obblighi del 2030, non di agosto 2026. La data di agosto, tuttavia, fa partire il conto alla rovescia: da quel momento un’impresa deve conoscere la propria posizione rispetto a sostanze che destano preoccupazione, metalli pesanti, PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti e al proprio ruolo di fabbricante o importatore, poiché dopo tale data non è più previsto un periodo di tolleranza per queste questioni.

In pratica, il periodo precedente al 12 agosto 2026 deve servire a confermare che le dichiarazioni dei fornitori, le composizioni dei materiali e tutta la documentazione relativa al contatto con alimenti siano in ordine, non a iniziare a raccoglierle. Tutto ciò che seguirà nel 2028 e nel 2030 si basa sullo stesso fondamento documentale. VARIBOX è già disponibile e per il 2026 è previsto un pacchetto di documentazione a supporto dei clienti durante questa prima fase.

02 — Cosa seguirà nel 2028

Nel 2028 entreranno in vigore i requisiti di etichettatura, insieme alle norme sulla compostabilità per i tipi di imballaggio che il Regolamento designa come compostabili. Per la maggior parte degli imballaggi B2B per liquidi sfusi, questa fase ha una portata più limitata rispetto al 12 agosto 2026 o al 2030, ma sarà il momento di riesaminare le pratiche di etichettatura rispetto al formato PPWR. Non è ancora la fase di applicazione degli obiettivi di riutilizzo o contenuto riciclato, che seguiranno nel 2030.

03 — Cosa arriverà nel 2030 e perché il tempo di preparazione è importante

Gli obblighi più rilevanti per un sistema IBC riutilizzabile si applicheranno dal 2030: criteri di progettazione per il riciclaggio (articolo 6), requisiti minimi di contenuto riciclato (articolo 7) e obiettivi di riutilizzo e ricarica (articolo 29). Sono anche gli obblighi che richiedono più tempo di preparazione, perché riguardano l’imballaggio stesso, non soltanto la documentazione. Ridefinire le specifiche di un contenitore per prodotti sfusi, qualificare i fornitori e creare un flusso documentale in grado di superare un audit richiede tempo. Esaminare ora il parco imballaggi trasforma il PPWR da una scadenza incombente a una transizione gestibile.

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Domande frequenti

L’introduzione graduale del PPWR solleva ripetutamente le stesse domande. Qui trovate risposte dirette.

Glossario

I termini che ricorrono più spesso in questa pagina.

Data di applicazione

12 agosto 2026. La data in cui il Regolamento (UE) 2025/40 diventa direttamente applicabile in ogni Stato membro dell’UE ed entrano in vigore i primi obblighi vincolanti.

Reg. (EU) 2025/40

Numero ufficiale del PPWR, il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che sostituisce la direttiva sugli imballaggi del 1994.

Sostanze che destano preoccupazione

Sostanze soggette a restrizioni ai sensi del PPWR, in vigore dal 12 agosto 2026.

Obblighi del fabbricante/importatore

Obblighi previsti dall’articolo 5 per i soggetti che immettono imballaggi sul mercato, in vigore dal 12 agosto 2026.

Progettazione per il riciclaggio (articolo 6)

Criteri valutati a livello dell’intera unità che determinano la riciclabilità dell’imballaggio; si applicano dal 2030 una volta entrato in vigore l’atto delegato.

Contenuto riciclato (articolo 7)

Quota minima di materiale riciclato post-consumo richiesta negli imballaggi, introdotta gradualmente dal 2030 sulla base della media annuale per impianto.

Obiettivi di riutilizzo e ricarica (articolo 29)

Quote minime di riutilizzo e ricarica per specifiche categorie di imballaggi, applicabili dal 2030; i trasporti di merci pericolose (ADR) beneficiano di una deroga.

Operatore economico

Il soggetto che il PPWR considera responsabile di un determinato obbligo; per gli obblighi di riutilizzo è l’operatore che utilizza l’imballaggio, non necessariamente il fabbricante dell’imballaggio.

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